Statuto
Associazione “Liberi Protagonisti Bancari – Banca Popolare del Lazio”
Articolo 1 – Denominazione e sede
E’ costituita, anche ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., l’Associazione degli azionisti della Banca Popolare del Lazio SPA, denominata “Liberi Protagonisti Bancari – Banca Popolare del Lazio”, come sopra denominata, ha sede in latina (LT); il trasferimento della sede sociale nell’ambito del territorio regionale non costituisce modifica del presente Statuto ed è pertanto di competenza del Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà istituire sedi operative e dipendenze anche provvisorie e transitorie in altri luoghi a seconda delle necessità.
L’Associazione è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto ed esplica la propria azione prevalentemente su tutto il territorio nazionale.
Articolo 2 – Durata
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.
In caso di trasformazione di Banca Popolare del Lazio SPA (di seguito BPL) in qualsiasi altra forma giuridica, l’Associazione proseguirà senza soluzione di continuità ed ogni riferimento contenuto nel presente Statuto a BPL dovrà intendersi riferito alla nuova e diversa figura giuridica.
In caso BPL venga incorporata in altra società o si fonda con essa dando luogo ad una diversa società, e comunque in ogni altra circostanza in cui la BPL proceda con un’operazione straordinaria, l’Associazione, salvo diversa delibera dell’Assemblea, proseguirà senza soluzione di continuità. In tal caso, ogni riferimento contenuto nel presente Statuto a BPL si dovrà intendere alla società
incorporante ovvero alla società risultante dalla fusione, ovvero ad altra entità scaturente dall’operazione straordinaria posta in essere, salvo diversa decisione assembleare.
Articolo 3 – Scopo e finalità
L’Associazione è un organismo associativo autonomo, indipendente, libero, democratico, apartitico e non ha carattere sindacale e/o fini di lucro.
L’Associazione si propone di porre in essere un’attiva e consapevole partecipazione dei suoi iscritti alla vita economica, finanziaria e sociale della BPL ed, eventualmente, di ogni sua controllata e collegata, al fine ultimo di tutelare gli interessi comuni dei soci ed il bene comune della società civile, tenendo in particolare considerazione, in sintonia con la tradizione di BPL e del credito popolare, le esigenze delle famiglie, delle piccole e medie imprese, delle cooperative e degli enti pubblici e privati, la diffusione e l’incoraggiamento del risparmio nonché prestando peculiare attenzione ai territori serviti da, e in cui opera, BPL.
A tal fine l’Associazione promuoverà tutte le iniziative ritenute utili a fornire ai propri aderenti il necessario supporto informativo ed organizzativo per l’esercizio dei propri diritti, patrimoniali e amministrativi, di soci e, di conseguenza, potrà, a titolo esemplificativo, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie:
(a) tutelare il valore della partecipazione degli associati in BPL e proteggere gli interessi degli azionisti nella loro qualità di risparmiatori nei confronti di BPL e, in genere, nei confronti di enti pubblici e privati, autorità di vigilanza e della pubblica opinione;
(b) fornire, per quanto possibile, comunicazioni atte a informare i soci sulla vita e sulla gestione della BPL e, eventualmente, di ogni sua controllata o collegata;
(c) promuovere la cultura della partecipazione alle delibere assembleari e alla vita sociale della BPL nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie nonché sviluppare campagne di proselitismo, sensibilizzazione e informazione tra gli azionisti della BPL, anche stimolando gli organi aziendali della BPL e terzi, affinché venga valorizzata la partecipazione di tali azionisti;
(d) promuovere e patrocinare iniziative ritenute utili a fornire ai propri associati il necessario supporto informativo e organizzativo per l’esercizio pieno e consapevole del diritto di voto e, in generale, dei propri diritti di azionisti esprimendo eventualmente pareri sui più rilevanti argomenti societari e della gestione aziendale;
(e) organizzare e raccogliere le deleghe di voto per le assemblee degli azionisti di BPL, e precisamente, ove ne sussistano i presupposti di legge e statutari, l’Associazione potrà procedere alla richiesta di conferimento di deleghe di voto ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (il “TUF”) nonché, ove ritenuto opportuno, esercitare deleghe di voto rilasciate da azionisti di BPL anche non associati, purché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art. 2372 c.c. e dalla procedura di sollecitazione disciplinata dal TUF in quanto compatibile;
(f) promuovere tutte le iniziative ritenute utili per perseguire le finalità associative;
(g) sostenere o aderire a iniziative e progetti che rientrino nelle finalità suddette da chiunque promosse.
L’Associazione non esercita attività d’impresa. Può comunque svolgere quelle attività che siano direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo e, potrà, a mero titolo esemplificativo, procedere alla stampa e alla diffusione di materiale informativo, effettuare sondaggi di opinione, organizzare convegni, mostre, dibattiti ed ogni iniziativa culturale e di informazione,
affidare incarichi di consulenza ad esperti in materie legali, economiche, fiscali, tecniche e del settore in cui opera BPL e, in genere, su questioni di particolare interesse per gli associati.
L’adesione all’Associazione non prevede il conferimento delle azioni né l’obbligo degli associati di uniformare il loro comportamento in sede societaria alle deliberazioni degli organi associativi, i quali assumono una funzione di guida e di orientamento.
L’Associazione potrà agire anche prestando e ricevendo il sostegno e la collaborazione di altri enti e associazioni con analoghe finalità.
Salvo che la legge non disponga diversamente, l’associazione potrà acquisire anche direttamente la qualifica di socio della BPL, attraverso l’acquisto di azioni della Banca, autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 4 – Soci
Il numero dei soci dell’Associazione è illimitato. I soci dell’Associazione si distinguono in:
- soci promotori;
- soci ordinari.
I soci promotori sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo, agendo come promotori, o che possono proporsi successivamente come tali. Essi non hanno nessun’altra posizione differenziata rispetto ai soci ordinari e, al fine di partecipare e votare in assemblea, dovranno rispettare il requisito del possesso di azioni BPL.
Possono essere soci dell’Associazione, senza discriminazione alcuna, i titolari, direttamente o indirettamente, di azioni BPL e sue controllate:
- che condividono i fini dell’Associazione;
- si impegnino ad osservare lo Statuto.
Non possono essere soci:
(a) i componenti degli organi di amministrazione e/o di controllo della BPL o di sue società controllate o collegate;
(b) la persona che sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei soggetti indicati alla lettera (a);
(c) il revisore e/o il componente dell’organo di controllo e/o dell’organismo di vigilanza delle società indicate alla lettera (a);
(d) che possa garantire i requisiti di onorabilità, così come individuati dal Consiglio Direttivo, attraverso la definizione di uno specifico regolamento.
Aderiscono all’Associazione gli aspiranti soggetti, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo (o dal soggetto da questi delegato) e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota associativa, se prevista. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata, anche a mezzo posta elettronica o secondo le modalità previste sul sito ufficiale dell’Associazione, al Consiglio Direttivo sottoscrivendo un apposito modulo nel quale, oltre a dichiarare le generalità e il possesso dei requisiti di cui sopra, si impegna ad attenersi al presente Statuto, a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione, a rispettare la civile convivenza nei confronti degli altri associati e dei terzi nonché a versare la quota associativa ove prevista.
L’ammissione si ritiene perfezionata con la decisione del Consiglio Direttivo o del soggetto da questi delegato. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all’interessato.
Il socio dovrà informare per iscritto, tempestivamente e, in ogni caso, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi di uno degli eventi descritti nel presente paragrafo, il Consiglio Direttivo circa:
- il venir meno della qualità di azionista della BPL;
- con riferimento alla propria partecipazione azionaria, il superamento della soglia dello 0,1 % del capitale sociale della BPL, rappresentato da azioni con diritto di voto
- il venir meno delle condizioni di onorabilità previste dal regolamento adottato dall’associazione di cui alla lettera (d) IV comma del presente articolo.
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati e di partecipare alle attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali.
Tutti i soci si impegnano a perseguire gli scopi dell’Associazione dando luogo ad attività di sensibilizzazione di altri soci o terzi. I soci sono tenuti inoltre a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell’Associazione.
I soci hanno inoltre l’obbligo di versare la quota associativa annuale, ove prevista, come disciplinato nell’articolo 17.
La qualità di socio non è cedibile e non si trasmette agli eredi o aventi causa.
Le prestazioni eventualmente fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6 – Perdita della qualità di socio – Recesso ed esclusione
La qualità di socio si perde automaticamente per decesso o con il venire meno dei requisiti di ammissione.
La qualità di socio si perde altresì per esclusione (ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per morosità nel pagamento della quota associativa) o per recesso.
L’esclusione può essere comminata quando il socio non versi nei termini stabiliti l’eventuale quota associativa, non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, oppure ponga in essere comportamenti contrari agli scopi o agli interessi sociali o che possano creare pregiudizio al buon nome ed alla reputazione dell’Associazione, o provocare danni materiali o all’immagine dell’Associazione stessa. L’esclusione deve essere deliberata dai due terzi del Consiglio Direttivo previa eventuale richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni da inviarsi all’aderente almeno 30 (trenta) giorni prima della delibera di esclusione. Il socio escluso non ha alcun diritto al rimborso delle quote associative fino ad allora versate.
Ciascun Socio può liberamente recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta; la dichiarazione di recesso avrà efficacia dalla data di ricezione della medesima da parte dell’Associazione.
Il socio receduto non ha alcun diritto al rimborso delle eventuali quote associative fino ad allora versate.
I soci che siano stati esclusi o abbiano receduto o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione (ivi inclusi gli eredi del socio defunto o gli aventi causa) non possono ripetere quanto versato né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Contro la decisione di esclusione di cui al precedente paragrafo 3, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, chiedendone il riesame.
Resta comunque esclusa la sospensione della decisione impugnata. Il Collegio dei Probiviri si pronunzia, secondo le modalità previste dall’articolo 15, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso, disponendo il riesame della decisione o respingendo la domanda. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio Direttivo si pronunzia definitivamente con deliberazione motivata.
Articolo 7 – Gli organi dell’associazione
Sono organi dell’Associazione:
(a)l’Assemblea;
(b) il Consiglio Direttivo;
(c) il Presidente e Vicepresidente;
(d) L’organo di controllo;
(e) il Tesoriere;
(f) il Segretario;
e
(g) il Collegio dei Probiviri.
Articolo 8 – L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione cui hanno diritto di partecipare, anche attraverso delega, tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative, ove previste.
Sono riservate alla competenza dell’Assemblea:
(a) l’approvazione del bilancio annuale e, eventualmente, del conto preventivo;
(b) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, dei componenti il Collegio dei Probiviri;
(d) la determinazione dell’eventuale quota associativa dovuta dai Soci;
(e) le modificazioni dello Statuto;
(f) le decisioni in ordine allo scioglimento e/o alla liquidazione dell’Associazione e/o alla nomina dei liquidatori;
(g) su tutto quanto viene demandato alla sua attenzione.
L’Assemblea si può svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti/soci di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Ciascun socio cui spetti il diritto di partecipare all’Assemblea può intervenire anche per mezzo di un rappresentante. La delega può essere conferita solamente ad altri soci per iscritto nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Ogni socio ha diritto a un voto in seno all’Associazione e può detenere un massimo di dieci deleghe.
L’Assemblea viene convocata:
- almeno una volta l’anno, dal Presidente personalmente o su delibera del Consiglio Direttivo;
- ogni volta che ne faccia esplicita richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo;
- quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.
Nell’ipotesi di cui alle suddette lettere (b) e (c) del presente paragrafo, l’Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
L’Assemblea viene convocata mediante avviso reso noto ai soci:
- almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione;
- in caso di nomina degli organi dell’Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione, mediante pubblicazione nel sito web ufficiale dell’Associazione oppure mediante qualunque forma
di comunicazione che consenta un riscontro della ricezione.
Nell’ipotesi di cui alla suddetta lettera (b) del presente paragrafo ciascuna candidatura a membro degli organi dell’Associazione dovrà essere inviata dal socio al Presidente dell’Associazione, a mezzo PEC oppure mediante qualunque forma di comunicazione che consenta un riscontro della ricezione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie all’ordine del giorno. L’Assemblea si riunisce nella sede dell’Associazione o altrove nel territorio della Repubblica italiana secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza o impedimento, da un Vicepresidente o, qualora entrambi non presenziassero all’Assemblea, dalla persona designata dall’Assemblea. Chi presiede accerta la regolare costituzione dell’assemblea, la dirige con pieni poteri, ne regola la discussione e stabilisce le modalità delle singole votazioni che comunque devono consentire l’individuazione degli associati dissenzienti. Il Segretario assiste il Presidente nell’Assemblea, provvedendo alla relativa verbalizzazione; in mancanza di questi le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un associato designato dall’Assemblea.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni, in entrambi i casi, sono adottate a maggioranza di voti dei presenti fermo restando che per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie e/o lo scioglimento e/o la liquidazione dell’Associazione è in ogni caso necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti e anche dei due terzi dei soci promotori presenti, salvo diverse maggioranze inderogabili previste dalla legge.
L’Assemblea di seconda convocazione può essere anche tenuta nel medesimo giorno fissato per la prima ma almeno ad un’ora di distanza dalla prima convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente Statuto e/o della legge, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Ogni deliberazione dell’Assemblea deve risultare e essere trascritta nell’apposito libro verbali e recare la sottoscrizione di chi l’ha presieduta e del verbalizzante.
Le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate, per ottenerne l’annullamento, avanti il Collegio dei Probiviri dai soci assenti, astenuti o dissenzienti.
Articolo 9 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta ad ogni livello l’Associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Dirige e dà impulso alla vita dell’Associazione.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica tre anni.
Al Presidente spettano i poteri di firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di comprovato impedimento le sue funzioni possono essere demandate al Vicepresidente.
In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione.
Un Presidente Onorario può essere scelto anche tra i non soci e nominato e revocato dall’Assemblea.
Articolo 10 – Consiglio Direttivo
La gestione dell’Associazione è affidata a un Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea, ed è composto da un minimo di (3) tre ad un massimo di (7) sette membri che durano in carica tre anni.
Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo:
(a) i componenti degli organi di amministrazione e/o di controllo della BPL o di sue società controllate o collegate;
(b) la persona che sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei soggetti indicati alla lettera (a);
(c) un revisore delle società indicate alla lettera (a);
(d) coloro che sono legati alla BPL o a sue società controllate o collegate da significativi rapporti di natura economica e/o patrimoniale che ne possano compromettere l’indipendenza.
Almeno 1 su 3, 2 su 5, 3 su 7 membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti dai soci promotori, i quali possono proporre la loro candidatura o la candidatura di persone a loro gradite per ricoprire la carica.
Nel caso in cui venga meno uno o più Consiglieri per qualsiasi ragione nel corso del mandato ma rimangano in carica almeno la metà di essi, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione. I nuovi Consiglieri scadono dalla carica insieme agli altri componenti del Consiglio, anche se rimasti in carica per un periodo inferiore al triennio
Qualora vengano meno oltre la metà dei Consiglieri, deve essere convocata senza indugio l’Assemblea, dal Presidente o da chi ne fa le veci, per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa salvo che la natura degli argomenti da esaminare richieda un tempo maggiore
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
(a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
(e) che il verbale sia oggetto di votazione prima del termine della riunione.
La convocazione è fatta mediante qualunque forma di comunicazione che consenta un riscontro della ricezione, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, dal Segretario, su indicazione del Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può avvenire con semplice preavviso di
ventiquattro ore, ovvero nel minor termine consentito dall’urgenza delle circostanze. L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere, oltre alla data e al luogo della riunione, anche l’ora di inizio dei lavori e gli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché il corredo documentale agli argomenti posti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o in mancanza di questi dal più anziano di età dei presenti.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, oltre al Segretario, il Tesoriere, l’organo di controllo, il Presidente Onorario e qualunque altro soggetto invitato dal Presidente.
Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal soggetto svolgente funzioni di Segretario.
Le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate, per ottenerne l’annullamento, avanti il Collegio dei Probiviri dai membri del Consiglio assenti, astenuti o dissenzienti.
Articolo 11 – Poteri e competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e per l’adozione di tutte le iniziative volte al perseguimento dello scopo associativo, salvo quanto per Statuto è riservato all’Assemblea. In particolare, senza che ciò costituisca
limitazione di poteri, sono compiti del Consiglio Direttivo:
(a) adempiere ogni obbligo di comunicazione e pubblicità, concernente l’Associazione, nei confronti di BPL e delle sue controllate, delle Autorità di vigilanza e di qualunque altra Autorità, secondo le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie;
(b) presentare proposte di delibera all’Assemblea, anche in merito all’eventuale quota associativa;
(c) attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
(d) esprimere pareri e/o altri suggerimenti in merito alle proposte programmatiche e gestionali riguardanti BPL e le sue controllate;
(e) emanare eventuali regolamenti interni;
(f) deliberare l’ammissione di nuovi aspiranti associati e l’eventuale esclusione, nonché prendere atto della perdita della qualità di socio per venir meno dei requisiti di ammissione;
(g) conferire motivati incarichi di consulenza ad esperti in materie legali, economiche, fiscali, industriali e del settore bancario inerenti questioni di particolare interesse per i soci;
(h) instaurare con terzi rapporti di collaborazione per assicurare l’ordinario e regolare funzionamento dell’organizzazione;
(i) deliberare l’eventuale esclusione dei membri del Consiglio Direttivo;
(j) determinare i criteri per i rimborsi spese;
(k) predisporre il bilancio annuale dell’Associazione da presentare all’Assemblea per l’approvazione e, eventualmente, il conto preventivo;
(l) aderire a reti associative con i medesimi scopi per perseguire obiettivi comuni.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e un Vicepresidente; nomina altresì un Segretario, un Tesoriere e qualsiasi altra carica che possa essere utile in funzione agli scopi associativi. Il mandato del Presidente, Vicepresidente, Segretario e del Tesoriere non può comunque eccedere la durata del mandato del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, investito dei più ampi poteri per l’attuazione degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, potrà delegare tali poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio per singoli atti o categorie di atti.
Il Consiglio Direttivo valuta l’esclusione di colui che effettui più di tre assenze consecutive nelle riunioni consigliari senza motivi riconosciuti urgenti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 12 – Segretario e Tesoriere
Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, anche tra i non componenti del Consiglio medesimo, col compito di (senza che ciò costituisca limitazione di poteri):
(a) predisporre, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, le proposte di delibera che questo intende sottoporre all’Assemblea;
(b) redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
(c) curare la tenuta dei libri dell’Associazione;
(d) eseguire ogni ulteriore incarico affidatogli dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere, anche tra i non componenti del Consiglio medesimo, responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione nell’ambito delle deleghe ricevute, col compito, tra l’altro, di sovraintendere, coordinandole, a tutte le attività operative dell’Associazione. In particolare, senza che ciò costituisca limitazione di poteri, sono compiti del Tesoriere:
(a) predisporre il bilancio annuale dell’Associazione da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo per la successiva approvazione dell’Assemblea unitamente all’eventuale conto preventivo;
(b) operare in via ordinaria sulle disponibilità dell’Associazione, aprire rapporti con gli intermediari finanziari/bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione nei limiti previsti dal Consiglio Direttivo
(c) determinare, nel rispetto dei criteri previsti dal Consiglio Direttivo, l’ammontare dei rimborsi spese;
(d) eseguire ogni ulteriore incarico affidatogli dal Consiglio Direttivo.
La medesima persona può ricoprire il ruolo di Segretario e di Tesoriere.
Articolo 13 – Raccolta delle deleghe di voto
Alla raccolta delle deleghe di voto tra gli associati ai sensi del TUF l’Associazione potrà ricorrere solo qualora al momento del lancio della raccolta sia composta da almeno cinquanta persone fisiche che rispettino anche i requisiti previsti dall’art. 141 comma 1 lettera c) TUF. La raccolta delle deleghe di voto tra gli associati per le assemblee della BPL e delle sue controllate è esercitata in conformità alle norme in materia vigenti. In ogni caso, il socio non è tenuto a conferire la delega.
La delega è esercitata dal legale rappresentante dell’Associazione o da persona specificamente incaricata dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa applicabile. Le deleghe sono esercitate rispettando le istruzioni ricevute anche qualora queste siano in contrasto con gli indirizzi deliberati dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo. La delega può in ogni caso essere conferita anche solo per
alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall’art. 2372 c.c. o dalla procedura di sollecitazione delle deleghe di voto disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del TUF, l’Associazione potrà promuovere il rilascio di deleghe ed esercitare il voto anche per conto di azionisti della BPL e delle sue controllate che non siano associati.
Articolo 14 – L’organo di controllo
L’organo di controllo, composto da uno o tre membri effettivi e in ogni caso almeno uno e massimo due membri supplenti, può essere scelto anche tra i non soci ed è nominato dall’Assemblea.
Tutti i membri dell’organo di controllo devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti e durano in carica tre anni.
Se durante il triennio l’organo di controllo viene a cessare per qualsiasi causa, il Presidente deve convocare senza indugio l’Assemblea perché provveda a nominarne un altro.
L’organo di controllo vigila sul rispetto dello Statuto e sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione, predispone inoltre la relazione al bilancio da sottoporre all’Assemblea.
L’Organo di controllo ha diritto di assistere all’Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 15 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra persone di riconosciuto prestigio, anche non soci e che non fanno parte del Consiglio Direttivo e non rivestono la carica di Tesoriere, Segretario o di Organo di controllo. Fermo restando quanto previsto dal precedente capoverso, il Collegio dei Probiviri può essere costituito anche da soggetti scelti su indicazione di enti pubblici (quali, a mero
titolo esemplificativo, Camere di Commercio).
Il Collegio dei Probiviri viene eletto ogni triennio dall’Assemblea e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio annuale relativo al terzo esercizio della carica; i probiviri sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. L’Assemblea non può deliberare le revoca di un membro del Collegio dei Probiviri se non per giusta causa.
Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal componente più anziano che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.
Il Collegio dei Probiviri decide, secondo equità, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, su qualunque controversia dovesse insorgere fra l’Associazione e i soci e/o fra i soci medesimi in relazione all’interpretazione e all’esecuzione dello Statuto o del contratto associativo ovvero dovesse scaturire dall’impugnazione di una delibera o decisione degli organi associativi (ivi
incluse le istanze di riesame di cui agli articoli 4 e 6).
Articolo 16 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione possono essere costituite:
(a) dalle quote associative nella misura eventualmente deliberata su base annuale dall’Assemblea;
(b) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o di partecipazioni alle stesse;
(c) da contributi pubblici e privati;
(d) dai proventi per lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
(e) da ogni altra entrata che possa concorrere al raggiungimento degli scopi associativi.
Il patrimonio dell’Associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo Statuto. I singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio e/o avanzare pretese sullo stesso.
L’Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; inoltre, gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento o liquidazione dell’Associazione, si applica l’articolo 19 in merito alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione.
Articolo 17 – Quote associative
Fatto salvo quanto previsto nell’atto costitutivo, ogni socio (promotore e ordinario) s’impegna a versare una quota associativa il cui ammontare potrà essere stabilito annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, entro il termine indicato.
La quota associativa potrà essere stabilita in misura uguale per tutti i soci ovvero in misura proporzionale al numero di azioni in titolarità di ciascuno ovvero ancora secondo un criterio misto.
Resta in ogni caso inteso che l’eventuale quota associativa potrà essere prevista e determinata per gli anni successivi a quello di costituzione dell’Associazione.
La quota associativa non potrà mai essere restituita, è intrasmissibile e non rivalutabile.
La quota associativa deve essere versata dagli aderenti secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo e/o dal Tesoriere. Qualora il versamento non sia stato effettuato nei termini indicati, il socio inadempiente verrà escluso dall’Associazione secondo quanto disciplinato dall’articolo 6.
Articolo 18 – Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico, patrimoniale e finanziario dell’esercizio trascorso e, eventualmente, il conto preventivo per l’anno in corso e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (30 aprile).
Il bilancio dell’esercizio trascorso e l’eventuale conto preventivo per l’anno in corso devono essere messi a disposizione di tutti i soci sul sito ufficiale dell’Associazione o secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione dell’Assemblea negli 8 (otto) giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione.
Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione
L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea con la maggioranza prevista nell’articolo 8. L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In caso di scioglimento o liquidazione dell’Associazione, l’Assemblea, con la detta maggioranza, delibererà altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di enti o associazioni avente scopi affini od analoghi oppure, comunque, ai fini di utilità pubblica, sociale o benefica.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci, anche indiretta o differita, del patrimonio residuo.
Articolo 20 – Durata e gratuità delle Cariche – Rieleggibilità – Incompatibilità
Le cariche di Presidente, Vicepresidente, membro del Consiglio Direttivo, Probiviro, organo di controllo, Segretario e Tesoriere hanno durata triennale, e sono rieleggibili. I predetti, qualora non sia possibile provvedere in tempo utile al loro rinnovo o riconferma, continueranno a svolgere le rispettive funzioni, anche oltre i limiti stabiliti, fino a nuove elezioni da definire entro 6 mesi dalla scadenza.
Tutte le cariche degli organi dell’Associazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’ambito dell’attività associativa in nome proprio e per conto dell’Associazione, nei limiti di quanto previsto dal Consiglio Direttivo in apposita delibera.
Articolo 21 – Comunicazioni
Salvo non sia diversamente previsto dalle disposizioni del presente Statuto, tutte le comunicazioni agli aderenti all’Associazione, anche quelle inerenti ai provvedimenti di esclusione e/o disciplinari, vanno inoltrate per iscritto, a mezzo email, la quale deve essere obbligatoriamente comunicata dal socio in fase di adesione. In difetto, le comunicazioni si intenderanno effettuate e perfezionate se affisse presso la sede dell’associazione.
Articolo 22 – Disposizioni transitorie
In parziale deroga alle previsioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 12, 14 e 15, il primo Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Presidente Onorario, il primo organo di controllo, il primo Tesoriere e il primo Collegio dei Probiviri vengono nominati dai soci promotori e dureranno in carica tre anni con scadenza alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio annuale relativo al terzo esercizio della carica.
Articolo 23 – Norme finali di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge e di regolamento applicabili nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
_____________________ 19 luglio 2023